Responsabilità dei sindaci
Cassazione: Niente retroattività ai nuovi limiti risarcitori
Con due pronunce univoche (sentenza n. 1390 e ordinanza n. 1392 del 22 gennaio 2026), la Suprema Corte ha chiarito che i nuovi limiti alla responsabilità dei sindaci, introdotti dalla L. 35/2025, non si applicano ai fatti anteriori al 12 aprile 2025.
Cosa significa, in concreto?
Per i danni verificatisi prima della riforma, la responsabilità dei sindaci resta illimitata, come previsto dalla disciplina previgente dell’art. 2407 c.c.
Un breve ripasso sulla riforma
Dal 12 aprile 2025 la legge ha introdotto un tetto massimo al risarcimento, parametrato al compenso annuo del sindaco (salvo il dolo):
- fino a €10.000 → max 15x il compenso
- da €10.000 a €50.000 → max 12x
- oltre €50.000 → max 10x
In più, un nuovo termine di prescrizione: 5 anni dal deposito della relazione al bilancio dell’esercizio in cui il danno si è verificato.
Il contrasto nei tribunali
L’assenza di una norma transitoria aveva spaccato la giurisprudenza:
- alcuni tribunali (Roma, Venezia, Brescia) → no retroattività, norma sostanziale
- altri (Bari, Palermo) → sì applicazione anche ai giudizi pendenti
La Cassazione ha scelto la prima strada.
Il principio affermato
Il limite risarcitorio:
- non è una norma processuale
- non è un semplice criterio di calcolo
- incide direttamente sul diritto di credito del danneggiato
quindi vale solo per i fatti successivi all’entrata in vigore della legge.
E ora?
Attenzione però: è all’esame del Senato il DDL n. 1426/2025, che potrebbe introdurre una retroattività esplicita, applicando i nuovi limiti anche ai giudizi pendenti.
La Cassazione ha chiarito le regole. Il legislatore potrebbe cambiarle di nuovo.
Monitorare l’evoluzione normativa oggi non è un’opzione. È una necessità.
E per quanto concerne le polizze assicurative la tua polizza com’è strutturata ?
Il fatto dannoso è il momento in cui hai svolto l’attività professionale o il momento in cui ti perviene la richiesta di risarcimento ? Analizzate in modo scrupoloso le coperture assicurative che stipulate , non sono tutte uguali . Attenzione alla retroattività espressa in polizza , non fa solo la differenza , può cambiare integralmente gli esiti di una richiesta di risarcimento del danno.
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